giovedì 1 aprile 2010

DDL INTERCETTAZIONI: questo misterioso sconosciuto


Pubblico un articolo dell'amico RICCARDO HOCH, studente di Giurisprudenza,che ci aiuta a capire meglio l'ormai celeberrimo ddl intercettazioni che a breve il Governo Berlusconi dovrebbe far passare alle camere.
Un disegno di legge, a mio avviso, che se diventasse legge dello Stato rappresenterebbe un colpo mortale alla libertà d'informazione e alla cronaca giudiziaria in particolare.
Di misfatti,reati e malversazioni della classe politica non sapremo niente di niente finchè non inizia il processo. E quindi per anni e anni.
Politici e non andranno in galera e noi non sapremmo perchè.
L'ennesimo caso in cui si guarda il dito e non la luna: il problema non è la disposizione di intercettazioni quando servono ma regolamentare la pubblicazione dei loro contenuti, quando non hanno rilevanza penale
.

















Ogni cittadino italiano che ha coscienza di essere tale sicuramente si sarà chiesto cosa sia questo nuovo disegno di legge riguardante le intercettazioni.
Innazitutto è necessario definire il concetto d’intercettazione, e il suo reale scopo nell’ordinamento giuridico.
Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni rappresentano un mezzo di ricerca della prova particolarmente incisivo, che determina però una grave limitazione del diritto alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione, garantito come inviolabile dall'art. 15 Cost.
L’art. 267 c.p.p. stabilisce che le intercettazioni debbano essere previamente autorizzate con decreto motivato del giudice. Solo in casi di assoluta urgenza possono essere disposte con decreto motivato del pubblico ministero, soggetto peraltro a motivata convalida da parte del giudice entro il termine di quarantotto ore.
L'evidente intento del legislatore, quindi, è di imporre un preventivo accertamento di serietà delle esigenze investigative che legittimano l'intrusione dell'autorità giudiziaria nella sfera dei diritti inviolabili di un cittadino che può essere anche del tutto estraneo al reato per il quale si procede.

Sino ad oggi la materia non era però seriamente regolamentata: spesso si abusava di queste misure preventive, e le intercettazioni riguardanti conversazioni strettamente personali, che nulla avevano a che fare con una fattispecie di reato, finivano sulle riviste scandalistiche di mezza Europa.
Con questo nuovo DDL scatta il divieto di pubblicazione (neppure parziale), per le intercettazioni, anche quelle non più coperte da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari. Sarà vietato, pure, pubblicare le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari, almeno fino a quando l’indagato (o il suo avvocato difensore) non ne siano venuti a conoscenza.
Dopo di che se ne potrà pubblicare il contenuto.
Ed è proprio questo punto, la pubblicazione delle intercettazioni, che più ha fatto scalpore: i giornalisti che pubblicheranno stralci delle comunicazioni intercettate rischiano da 6 mesi fino a 3 anni di carcere.
Rischia lo stesso la galera chi, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto, e, pure, se si rivelano indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Mentre le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio degli 007.
Ammenda, invece, da 500 a 1032 euro per pubblici ufficiali e magistrati che omettono di esercitare il controllo necessario a impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa.



In questo modo, però, si rischia di perdere di vista il fine ultimo delle intercettazioni: poiché se è vero che la loro funzione primaria è quella di fungere da mezzo probatorio nei processi, dall’altra sono necessarie per far conoscere alla totalità dei cittadini le motivazioni che hanno indotto la magistratura ad avviare un procedimento contro un soggetto.
Inoltre il dispiegamento di mezzi per effettuare codeste intercettazioni è sovvenzionato dai contribuenti, dunque è necessario tenere sott’occhio l’utilizzo di questi metodi.
A mio avviso la soluzione ideale sarebbe stata quella di regolamentare le pubblicazioni, facendo in modo che queste attenessero alla sfera giuridica, e non personale, dell’intercettato: insomma se c’è un reato è giusto denunciarlo sulle pagine dei quotidiani, senza però violare l’integrità morale e personale di chi l’ha commesso.

RICCARDO HOCH

Nessun commento: